Conto termico, nessun incentivo agli impianti forniti gratuitamente

Articolo pubblicato giovedì 10 maggio 2018
Conto termico, nessun incentivo agli impianti forniti gratuitamente

Il Conto Termico non ammette incentivi qualora un impianto sia stato fornito gratuitamente.
 
Lo specifica il GSE nelle nuove FAQ relative al Conto Termico.

In particolare il GSE ha chiarito che in nessun caso, grazie ai benefici del Conto Termico, può essere fornito un impianto gratuitamente.
 
A tal proposito il GSE scrive: “il Conto Termico restituisce, al più, il 65% delle spese sostenute. Pertanto, non saranno ammessi agli incentivi gli impianti forniti gratuitamente. Qualsiasi operazione che comporti la fornitura gratuita d’impianti grazie al beneficio del conto termico si deve presumere sottenda indicazioni ingannevoli. Si invita chiunque venisse a conoscenza di azioni di questo tipo a segnalarle prontamente al GSE.”
 

Incentivi conto termico: come effettuare i pagamenti

Inoltre, il GSE ribadisce che non sono in alcun modo incentivabili interventi per cui lo stesso fornitore dell’intervento (ad esempio l’installatore) abbia effettuato a se stesso il pagamento.
 
Per essere ammessi agli incentivi in Conto Termico i pagamenti debbano essere eseguiti unicamente dal soggetto responsabile.
 
Infine il GSE ha ricordato che per ‘Soggetto Responsabile’ si intende il soggetto che:

  • ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi; 
  • presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11;
  • stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi; 
  • è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e nelle Regole Applicative del GSE;
  • in qualità di responsabile dell'intervento realizzato è tenuto ad assicurare, pena la decadenza dall'incentivo, il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi come previsto dall'art. 4 commi 3 e 4 del Decreto e la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016.

Fonte: www.edilportale.com

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